Attività

Clausole valutative: L.R. 19 Marzo 2014, n. 4 - Lazio

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:
a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate;
b) all’andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.