Attività

Clausole valutative: L. R. 24 dicembre 2013, n. 21 - Lombardia

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

Art. 5 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.

2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità incontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.

3. La Giunta, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio regionale, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2006, n 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.