Attività

Clausole valutative: L. R. 21 ottobre 2013, n. 8 - Lombardia

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti
progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio
regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati
coinvolti;
b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di
assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle
condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che
modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con
particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot' e agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 5;
f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati
apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e
quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di
riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), sono parte integrante della
relazione al Consiglio.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che
ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e
informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.