Attività

Clausole valutative: L.R. 17 settembre 2013, n. 16 - Umbria

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto

Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.

2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle azioni adottate e previste dall' articolo 1, comma 2;
b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.