Attività

Clausole valutative: L.R. 2 agosto 2013, n. 46 - Toscana

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali

Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale

1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.

2. Tale rapporto contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.

3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità ed all’elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.

4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.

5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.