Attività

Clausole valutative: L. R. 9 agosto 2013, n. 9 - Friuli Venezia Giulia

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.
2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.
3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.