Attività

Clausole valutative: L. R. 8 febbraio 2013 , n. 3 - Umbria

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009

Art. 17
(Controllo d'attuazione)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge al fine di monitorare gli interventi realizzati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento a:
a) l'ammontare delle risorse stanziate con il Piano di riparto, secondo le priorità indicate dal comma 2, dell'articolo 2 ;
b) il numero delle domande per il finanziamento degli interventi presentate ai comuni ed il numero di quelle ammesse a contributo, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;
c) l'ammontare dei contributi stanziati, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;
d) gli esiti dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità stabilite dall' articolo 16 ;
e) gli interventi programmati e realizzati dal piano attuativo del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano;
f) la ripartizione per comune dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 15 .