Attività

Clausole valutative: L.R. 12 dicembre 2012, n. 75 - Toscana

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

Art. 4 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in merito alla riduzione del disagio abitativo.
2. Al fine di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2013, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sul processo di costituzione delle commissioni.
3. A decorrere dal 2014, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni motivati, inerenti i seguenti aspetti:
a) procedure di sfratto in corso ed esiti delle azioni di graduazione;
b) numero e tipologia degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa, a seguito di graduazione;
c) risultanze dei lavori della conferenza;
d) criticità eventualmente emerse nei lavori della conferenza e delle commissioni.