Attività

Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2012, n. 5 - Toscana

Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Art. 10 - Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive:
a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle manifestazioni e delle associazioni iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3;
b) i risultati ottenuti in merito agli obiettivi indicati nel programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a);
c) i progetti realizzati con i finanziamenti erogati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3.