Attività
Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2012, n. 5 - Toscana
Art. 10 - Relazione annuale
1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive:
a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle manifestazioni e delle associazioni iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3;
b) i risultati ottenuti in merito agli obiettivi indicati nel programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a);
c) i progetti realizzati con i finanziamenti erogati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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