Attività

Clausole valutative: L.R. 14 marzo 2011, n. 5 - Molise

Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio Regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo locale e di lotta alla povertà e all'esclusione attraverso l'accesso al microcredito.

2. A tal fine, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con cadenza annuale, il Presidente della Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione nella quale sono evidenziati:
a) il numero delle domande presentate, suddivise per tipologie di beneficiari, con indicazione del tipo di iniziative e degli importi richiesti;
b) il numero delle domande ammesse e non ammesse ai benefici e gli importi concessi;
c) l'entità della dotazione finanziaria del Fondo per il microcredito prevista annualmente nel bilancio regionale;
d) l'ammontare complessivo del Fondo;
e) l'incidenza degli interventi di microcredito erogati sullo sviluppo sociale, con particolare riferimento all'incremento di iniziative imprenditoriali;
f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge