Attività

Clausole valutative: L.R. 22 marzo 2010, n. 9 - Molise

Disciplina delle attività agrituristiche

Art. 26 - Vigilanza, monitoraggio e valutazione

1. La Regione Molise, tramite il personale operante nell'ambito del competente Servizio, effettua il controllo sull'osservanza della presente legge predisponendo apposite verifiche annuali su un campione di aziende iscritte non inferiore al dieci per cento del totale.
2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione il personale è munito di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) dati relativi all'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio svolta dal competente Servizio;
c) dati relativi alle sanzioni pecuniarie, alle sospensioni e ai divieti di esercizio disposti ai sensi della presente legge;
d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, aggiornato alle attivazioni ed ai subentri intervenuti nel corso dell'anno precedente e agli esiti della verifica a campione annualmente effettuata sulle aziende iscritte di cui al comma 1.
4. Tutti gli organi di polizia sono deputati ad accertare i requisiti di cui all'articolo 4.