Attività

Clausole valutative: L.R. 9 febbraio 2010, n. 3 - Emilia Romagna - Abrogata dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 15

Norme per la partecipazione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali

Art. 18 - Clausola valutativa

1. Dopo cinque anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
e) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
f) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
g) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
h) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.

E' disponibile una relazione di ritorno prodotta in risposta alle richieste indicate nella Clausola Valutativa.