Attività

Clausole valutative: L.R. 18 febbraio 2010, n. 13 - Piemonte

Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali

Art. 7 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni:
a) le finalità della legge programmate o perseguite;
b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;
c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;
d) le criticità emerse nell'attuazione della legge.
3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.