Attività

Clausole valutative: L.R. 29 luglio 2009, n.16 - Umbria

Disciplina delle manifestazioni storiche

Art. 11- (Clausola valutativa)

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria.

2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:
a) in che modo l’istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell’intero anno di riferimento;
b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;
c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.

3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.