Attività

Clausole valutative: L.R. 29 maggio 2009, n. 16 - Piemonte

Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio.

Art. 11.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti
in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:
a) come si è svolto il processo di istituzione dei Centri;
b) una descrizione dettagliata del funzionamento dei Centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse;
c) l'entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei Centri;
d) qual è stato il funzionamento dei Centri di soccorso per la violenza sessuale di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 6;
e) l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi
previsti dalla legge;
f) i percorsi di reinserimento sociale individuando alcuni indicatori quali tempo trascorso nella casa rifugio,
percorso lavorativo, rapporto con i figli.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale
che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.
Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12.