Attività

Clausole valutative: L.R. 30 marzo 2009, n. 6 - Lombardia

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.