Attività

Clausole valutative: L.R. 18 marzo 2009, n. 8 - Piemonte

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere

Art. 12. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all'articolo 10, con una informativa alla commissione competente.
2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:
a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità;
c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna;
d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate;
e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.