Attività

Clausole valutative: L. R. 26 gennaio 2009, n. 2 - Piemonte - MODIFICATA da L.R. 7 febbraio 2017, n. 1

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica

Art. 51. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11;
c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile.
3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.