Attività

Clausole valutative: L. R. 23 dicembre 2008, n. 25 - Umbria

Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale

Art. 19
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di incremento dell'attività di ricerca e sviluppo e di miglioramento della capacità competitiva delle imprese umbre.
2. A tal fine, entro un anno dall'adozione del primo Programma annuale attuativo previsto all'articolo 7 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:
a) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale attuativo;
b) il tasso di utilizzo delle risorse stanziate per ogni asse e misura del Programma annuale attuativo e i tempi per l'assegnazione dei benefici previsti all'articolo 6;
c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari, oltre che l'entità dei finanziamenti attivati;
d) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale da adottare in risposta a tali criticità.
3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema produttivo regionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'aumento delle attività di ricerca e sviluppo direttamente imputabile agli interventi finanziati dalla presente legge;
b) gli esiti delle iniziative assunte dalla Regione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese, della infrastrutturazione delle aree produttive e della semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese;
c) la capacità dei poli di innovazione e di eccellenza, delle reti di imprese e dei distretti tecnologici finanziati dalla Regione di favorire l'innovazione e il trasferimento di conoscenze tra i soggetti coinvolti;
d) le opinioni dei soggetti beneficiari riguardo l'efficacia degli strumenti adottati al fine di accrescere la competitività delle imprese.
4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche in seguito all'esame condotto da parte degli organismi consiliari competenti.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente all'attività di raccolta ed analisi delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.