Attività

Clausole valutative: L.R. 18 dicembre 2008, n. 66 - Toscana

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 20
Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio fi nanziario, a decorrere dall'anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
b) l'ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;
d) gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 12, comma 3;
f) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone assistite.