Attività

Clausole valutative: L.R. 9 ottobre 2008 n. 29 - Piemonte

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)

Art. 16
(Clausola valutativa)
1.La Giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.
2.La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:
a)quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge;
b)quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti;
c)la natura delle risorse allocate;
d)i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;
e)eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.