Attività

Clausole valutative: L.R. 14 ottobre 2008 n. 30 - Piemonte

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

Art. 18 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.
2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:
a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;
b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;
c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;
d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione;
e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;
f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4.Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.