Attività

Clausole valutative: L.R. 4 giugno 2008, n. 9 - Umbria

Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni

Art. 18 (Clausola valutativa)

1. Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa, nonché il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e della valutazione degli esiti della programmazione stessa;
b) in quanti e quali distretti socio-sanitari è stato attivato il servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e in quanti e quali è stato predisposto e sottoscritto il Patto per la cura e il benessere;
c) in che modo la rete territoriale dei servizi sanitari e il distretto socio-sanitario hanno garantito il diritto della persona non autosufficiente alla parità di trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico della persona non autosufficiente e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere.
2. Al 30 giugno del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale per rispondere dettagliatamente alle seguenti domande:
a) in che modo le risorse impiegate:
1) hanno contribuito all'obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
2) hanno contribuito ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;
3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;
4) hanno contribuito a contenere i tempi medi delle liste di accesso alle strutture residenziali;
b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualità delle prestazioni rese e degli interventi attuati.