Attività

Clausole valutative: L.R. 17 marzo 2008, n. 11 - Piemonte

Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

Art. 5 (Clausola valutativa)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
b) l'entità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.