Attività

Clausole valutative: L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 - Emilia-Romagna

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna

Art. 9 - Funzioni di coordinamento e di controllo

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3. Annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.

4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

E' disponibile una relazione di ritorno prodotta in risposta a quanto richiesto dai commi 3-4 della presente legge.