Attività

Clausole valutative: L.R. 24 luglio 2007, n. 25 - Umbria

Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso

Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nell'agevolare l'accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d'onore in favore di cittadini residenti in Umbria in situazione di temporanea difficoltà economica. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e fornisce i seguenti dati informativi:
a) numero delle domande presentate ai Comuni suddivise in base alla tipologia di bisogno di cui all'articolo 5, comma 6, lettera a) e in base a quelle ammesse all'erogazione del prestito sociale d'onore;
b) tempi medi per Ambito territoriale di durata del procedimento dal momento della pubblicazione del bando al momento della erogazione del prestito;
c) dotazione finanziaria assegnata a ciascun Ambito territoriale in relazione al numero delle domande ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2, spesa sostenuta per l'abbattimento degli interessi e verifica della capacità di spesa di ogni Ambito territoriale.
2. Decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del primo bando la Giunta regionale fornisce dati informativi sugli importi relativi al capitale prestato in ciascun Ambito territoriale e sulla restituzione dei prestiti concessi.
3. Tutti i soggetti attuatori dell'intervento di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta di predisporre la relazione di cui al comma 1.