Attività

Clausole valutative: L.R. 20 luglio 2006, n. 16 - Lombardia

Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione

Art. 22 (Attivita` di rendicontazione)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale del l'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d'affezione in Lombardia.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attivita` di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si e` svolta l'attivita` di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e
salute dei cittadini e da quali enti e` stata promossa;

c) attraverso quali modalita` e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attivita` di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale e` stata l'evoluzione dell'attivita` sanzionatoria prevista dalla legge;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si e` manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

Su questa legge è già stata presentata una nota informativa che ne descrive la prima attuazione.