Attività

Clausole valutative: L.R. 13 marzo 2006, n. 13 - Piemonte

Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte

Art. 7 - Clausola valutativa:

  1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l'individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1.
  2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell'economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.