Attività

Clausole valutative: L.R. 3 gennaio 2006, n. 2 - Lombardia

Servizio civile in Lombardia

Art. 14 Attività di rendicontazione
1. Fatti salvi gli ordinari strumenti di controllo sull'attività gestionale, tesi a verificare la conformità alla programmazione, la Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, presenta ogni anno all'UNSC una relazione sull'attività effettuata.
2. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel diffondere l'esperienza del servizio civile in Lombardia; a tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state attivate per l'informazione ai cittadini e per l'incentivazione del servizio civile;
b) quale è stata la diffusione del servizio civile in Lombardia con riferimento alla quantità e alla tipologia dei progetti finanziati e dei soggetti impiegati per la loro realizzazione;
c) quali progetti sperimentali sono stati realizzati;
d) attraverso quali modalità si è realizzata la cooperazione fra i soggetti che compongono il sistema del servizio civile e come sono state affrontate eventuali difficoltà;
e) quali iniziative ha attivato l'Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile volontario, di cui all'articolo 7, comma 4, per verificare gli esiti della formazione ed il grado di soddisfazione dei destinatari.
3. Allo svolgimento delle attività di analisi di cui al comma 2, è destinata parte delle risorse previste dal fondo di cui all'articolo 16.