Attività

Clausole valutative: L.R. 16 gennaio 2006, n. 2 - Piemonte

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda

Art. 7. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge;
b) quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l'attività di formazione di cui all'articolo 3;
c) quali sono state le criticità riscontrate nell'attuazione della legge, con particolare riferimento all'attività di censimento di cui all'articolo 2;
d) quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4;
e) quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 6;
f) in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda.
2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.