Attività

Clausole valutative: L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 - Toscana

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 42 - Relazione sociale regionale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel piano integrato sociale regionale, conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi per la programmazione di settore.