Attività

Clausole valutative: L.R. 25 febbraio 2005, n. 17- Basilicata

Agriturismo e turismo rurale

Art. 30 - Clausola valutativa:

  1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
    1. una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
    2. dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;
    3. dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonché l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
    4. dati dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente;
    5. rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;
    6. il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;
    7. il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;
    8. dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
    9. dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
    10. la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.
  2. Con periodicità triennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
    1. l'emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;
    2. lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.
  3. La Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio Regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
    1. mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell'impatto di tale mobilità in seguito all'entrata in vigore della legge;
    2. andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all'entrata in vigore della legge;
    3. analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.