Attività

Clausole valutative: L.R. 22 novembre 2004, n. 34 - Piemonte

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive

Art. 14 - Clausola valutativa:

  1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.
  2. A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:
    1. le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;
    2. le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;
    3. la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;
    4. le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.
  3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
    1. il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2;
    2. l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;
    3. una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.
  4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.
  5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 17, comma 3.