Attività

Clausole valutative: L.R. 31 maggio 2004, n. 28 - Toscana

Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing

Art. 16 Clausola valutativa
1 . Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.
2 . La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:
a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;
b) numero dei regolamenti comunali adottati.