Attività

Clausole valutative: L.R. 24 maggio 2004, n. 11 - Emilia-Romagna - MODIFICATA da l.r. 24 ottobre 2013, n. 17

Sviluppo della società dell'informazione

In base alla legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17, dal titolo Modifiche alla leggere regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), l'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004 è stato sostituito dal seguente:

"Art. 24 Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione assembleare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono gli obiettivi ed i benefici attesi dalla programmazione, in particolare quelli previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government;
b) qual è il livello di sviluppo della Società dell'informazione nelle sue componenti principali, cittadini, imprese e pubblica amministrazione; in particolare qual è il livello di diffusione e di utilizzo della banda larga;
c) quali sono i principali servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo regionale; a quali beneficiari si rivolgono e quali sono i relativi impatti rispetto agli obiettivi e ai benefici attesi;
d) quali procedure di acquisto gestisce telematicamente l'agenzia di cui all'articolo 19 e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali procedure, anche in riferimento alle misure di cui al Capo VI bis;
e) quali sono i servizi offerti dalla società "LEPIDA" s.p.a. alla Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali servizi.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e soggetti attuatori degli interventi previsti.".

In precedenza era il seguente:
Art. 24 - Clausola valutativa:

1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;
c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;
d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;
e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'art. 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;
f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.
2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.

E' disponibile una relazione di ritorno prodotta in risposta delle richieste elencate nella Clausola Valutativa.