Attività

Clausole valutative: L.R. 18 maggio 2004, n. 11 - Piemonte

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi (CIOV)

Art. 7 Clausola valutativa
1 . Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri:
a) numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;
b) riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.
2 . Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per l'anno 2003.
3 . Entro il termine di cui al comma 1 la giunta regionale presenta una relazione che rendiconta:
a) I risultati di gestione in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui all'art. 3, comma 8;
b) lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda;
d) i risultati della gestione liquidatoria di cui all'art. 6.
4 . La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicità annuale.