Attività

Clausole valutative: L.R. 5 aprile 2004, n. 21 - Toscana (ABROGATA e SOSTITUITA dalla L.R. 5 aprile 2017, n.17)

Disciplina dei distretti rurali

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:
a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;
b) elenco e descrizione dei progetti presentati e degli interventi finanziati.
2. Entro il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell' IRPET, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che permetta di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, e in particolare quelli relativi a:
a) miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;
b) mantenimento e crescita dell'occupazione;
c) coordinamento e integrazione tra enti locali e soggetti privati;
d) valorizzazione delle produzioni agricole.