Attività

Clausole valutative: L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 - Provincia Autonoma di Trento - MODIFICATA da L.P. 1 agosto 2011, n. 12

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione

Art. 36 bis
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative;
b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;
c) le risorse stanziate ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;
d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.
1 bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.
2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.
3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.