Attività

Clausole valutative: L.R. 3 agosto 2022, n. 12 - Emilia Romagna

Disposizioni in materia di cooperative di comunità

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, sentita la Consulta della cooperazione istituita ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all’Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell’Elenco regionale;
c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
d) l’ammontare dei contributi regionali erogati;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.