Attività

Clausole valutative: L.R. 20 aprile 2022, n. 10 - Calabria

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente

Art. 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla definizione dell’ambito territoriale ottimale unico regionale e alla istituzione dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all’articolo 12.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità.
3. Le competenti strutture di Consiglio regionale e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.