Attività

Clausole valutative: L.R. 6 agosto 2021, n. 23 - Marche

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, nell'ambito della valutazione indicata al comma 6 dell'articolo 4, inerente i risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica, include una relazione nella quale sono inserite le seguenti informazioni:
a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);
b) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste da questa legge. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.