Attività

Clausole valutative: L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 - Sicilia

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale

Art. 19
Clausola valutativa
Valutazione del sistema regionale della formazione professionale
1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali.
2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema d'istruzione e formazione professionale.
3. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema formativo, con proprio decreto, individua ed adotta strumenti oggettivi per la valutazione della qualità dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla misurazione della performance degli operatori, del livello di soddisfazione e di successo formativo degli allievi, nonché alla idoneità delle sedi di erogazione didattica e ai risultati raggiunti.
4. Gli enti di formazione professionale assicurano, con cadenza almeno triennale, l’aggiornamento professionale del proprio personale sulla base di programmi concordati con l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ricorrendo ai fondi interprofessionali e al contributo delle politiche nazionali in materia.
5. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 3, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale disciplina con proprio decreto le procedure ed i requisiti per la individuazione dei percorsi di eccellenza formativa, anche avvalendosi del supporto e dell’auditing esterno reso da soggetti specializzati nel campo della segnalazione dei percorsi formativi di qualità.