Attività

Clausole valutative: L.R. 29 novembre 2019, n. 27 - Emilia Romagna

Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo

Art. 6
Verifica e monitoraggio
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, presentano a cadenza biennale alla competente commissione assembleare apposite relazioni sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all’istituzione del Registro previsto all’articolo 3 e all’adeguamento degli atti inerenti all’Albo delle associazioni previsto dall’articolo 19 dello Statuto;
b) numero di iscritti al Registro e all’Albo distinti per categorie degli interessi rappresentati;
c) grado di accoglimento delle proposte avanzate dai rappresentanti dei portatori di interesse nelle decisioni assunte dai decisori pubblici;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione delle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 1.