Attività

Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2019, n. 45 - Puglia

Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.