Attività

Clausole valutative: L.R. 17 luglio 2019, n. 12 - Lazio

Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani

Art. 7
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) il dettaglio dei programmi, dei progetti e degli interventi finanziati contenente, per ciascuno di essi, una breve descrizione, l’indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione, i tempi di realizzazione e lo stato di avanzamento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dal programma, nonché le risorse finanziarie erogate;
b) un quadro descrittivo del numero, delle caratteristiche aggregate e della distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, o i punti di forza riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.