Attività

Clausole valutative: L.R. 26 giugno 2019, n. 10 - Lazio

Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni

Art. 10
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2021 e successivamente con cadenza biennale, una relazione alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali che informi sui seguenti aspetti:
a) l’adozione dei patti di collaborazione stipulati dall’amministrazione regionale e dagli enti locali, con particolare riferimento alla loro diffusione territoriale, alla tipologia dei soggetti coinvolti, dei beni comuni interessati, degli interventi e delle attività realizzati e dei risultati ottenuti;
b) i percorsi formativi realizzati, indicando, in particolare, la tipologia dei corsi realizzati, le modalità di svolgimento degli stessi, il numero dei soggetti partecipanti e di quelli formati nonché il livello di diffusione della cultura della collaborazione civica e della conoscenza e promozione delle buone pratiche che ne è conseguito;
c) lo stato di informatizzazione dei dati sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, con l’indicazione delle intese stipulate con gli enti locali e dell’utilizzo della piattaforma digitale regionale;
d) le tipologie dei vantaggi economici e delle altre forme di sostegno attribuite nell’ambito dei patti di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, con l’indicazione dei soggetti destinatari dei vari tipi di intervento o agevolazione;
e) l’indicazione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle tipologie di progetti approvati ai sensi dell’articolo 9, anche con l’indicazione dei soggetti esclusi;
f) le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, e le misure adottate per farvi fronte.