Attività

Clausole valutative: L.R. 29 maggio 2019, n.10 - Liguria

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

Art. 28
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge recanti modifiche alla disciplina relativa al trasporto di persone mediante servizio taxi e i risultati progressivamente ottenuti in materia di razionalizzazione e semplificazione in tale ambito.
2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base degli apporti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull’attività svolta in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell’attuazione della legge stessa ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa con i contenuti specificati al comma 3.
3. La relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa fornisce elementi documentati in merito:
a) al monitoraggio sull’applicazione, con riferimento al servizio taxi, da parte della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 7, delle Linee guida emanate dalla Giunta regionale per disciplinare le modalità di svolgimento degli esami per l’iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea;
b) ai controlli effettuati sull’effettivo e corretto utilizzo dei contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi da parte dei beneficiari;
c) al numero degli effettivi beneficiari rispetto a quelli potenziali e ai risultati ottenuti in termini di riqualificazione del servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi;
d) alle criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonchè alle ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione delle medesime.
4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.