Attività

Clausole valutative: L.R. 9 aprile 2019, n. 17 - Piemonte

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Art. 17
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione del ruolo delle persone anziane e di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 4, lettera a), decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2.
3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni:
a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) un quadro delle modalità di realizzazione e di funzionamento delle reti di supporto di cui all'articolo 4;
c) un quadro, per ciascun ambito di azione, degli interventi realizzati e avviati nel periodo considerato, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto;
d) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli interventi della presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione sociale.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 3 e 4.