Attività

Clausole valutative: L.R. 1 aprile 2019, n. 7 - Marche

Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche

Art. 9
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore di questa legge, il Coordinamento regionale per le cure palliative indicato all’articolo 7 trasmette all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli interventi posti in essere per sostenere il consolidamento delle reti regionali per le cure palliative con particolare riferimento all’andamento dell’offerta di dette cure a domicilio, in hospice, nelle strutture residenziali ed in quelle ospedaliere;
b) le risultanze della valutazione degli utenti in ordine alla qualità percepita delle cure erogate;
c) i programmi ed i percorsi di formazione effettuati ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, la loro distribuzione territoriale ed il numero dei partecipanti;
d) il numero dei pazienti presi in carico dalle reti regionali per le cure palliative distinti per patologia e per area vasta;
e) i servizi domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e residenziali di cure palliative erogati, con particolare riferimento alle giornate di cure palliative erogate a domicilio, distinti per area vasta;
f) il trend dei pazienti destinatari di questa legge deceduti nelle strutture sanitarie ospedaliere per acuti, negli hospice e nel domicilio, distinto per patologia ed area vasta;
g) l’andamento degli accessi al pronto soccorso dei destinatari di questa legge nel mese antecedente il decesso;
h) l’andamento dei ricoveri ospedalieri programmati e non programmati dei soggetti destinatari di questa legge in relazione alle diverse patologie;
i) l’andamento dei tempi di presa in carico del paziente da parte delle reti regionali delle cure palliative;
l) il numero delle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 3 dell’articolo 3;
m) i punti di forza e le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge con particolare riferimento alle azioni di integrazione ospedale-territorio.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti provvedendo a curare la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti.