Attività

Clausole valutative: L.R. 11 aprile 2019, n. 3 - Campania

Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo

Art. 26
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi della presente legge;
d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
f) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.
3. La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia un parere non vincolante.